Indice
CAPO III – Disposizione Generale. Pag 1
CAPO IV – Cani Pag 10
CAPO V – Gatti Pag 13
CAPO VI – Volatili Pag 16
CAPO VII – Animali Esotici Pag 17
CAPO IX – Protezione degli animali utilizzati Fini scientifici. Pag 18
CAPO III – Disposizioni generali
Art. 12 – Detenzione e custodia di animali.
1.Chiunque detiene animali, a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la loro tutela, provvedendo a fornire le adeguate cure, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici, ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario. Inoltre dovranno accudirli e alimentarli secondo l’età, il sesso, la specie e la razza alla quale appartengono.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga, garantire la tutela di terzi da aggressioni, ed evitare il danneggiamento o l’imbrattamento delle proprietà pubbliche e private.
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CAPO III – Disposizione Generale. Pag 1
CAPO IV – Cani Pag 10
CAPO V – Gatti Pag 13
CAPO VI – Volatili Pag 16
CAPO VII – Animali Esotici Pag 17
CAPO IX – Protezione degli animali utilizzati Fini scientifici. Pag 18